Macchine nuove - Verifica della conformità

La Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17 maggio 2006 ha sostituito la direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs 17/2010. La Direttiva 2006/42/CE è una rifusione e non una codificazione ovvero è una totale modifica della precedente Direttiva 98/37/CE (recepita nel nostro ordinamento con il D.P.R. n. 459/1996) che risulta abrogata dal 29 dicembre 2009.
Il D.Lgs. n. 17/2010 (recepimento italiano della Direttiva 2006/42/CE) riprende i principi fondamentali delle direttive comunitarie precedenti (la Direttiva 89/392/CE e la Direttiva 98/37/CE), confermando il principio della libera circolazione delle macchine e della “marcatura CE”.
La Direttiva Macchine si applica ai seguenti prodotti:
  • macchine
  • attrezzature intercambiabili
  • componenti di sicurezza
  • accessori di sollevamento
  • catene, funi e cinghie
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
  • quasi-macchine
Intendendo per quasi-macchine: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.
Le quasi-macchine non devono essere marcate CE, ma devono essere accompagnate da una documentazione di dettaglio che riguarda, in particolare, le istruzioni per l’assemblaggio nella macchina finale; inoltre, anche per le quasi-macchine sono stabilite procedure specifiche di valutazione della conformità;
La Direttiva Macchine definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute pubblica in relazione alla progettazione ed alla costruzione dei prodotti ai quali devono rispondere i prodotti sopra elencati prima della loro immissione sul mercato. Le aziende che producono o utilizzano macchine devono rispettare i “Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine” (RES) contenuti nell’Allegato I.
Tutte le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l’entrata in vigore della Direttiva, devono riportare su di esse la marcatura CE e devono essere accompagnate da adeguata documentazione come indicato dal RES 1.7 “Informazioni”.
In particolare, la “marcatura della macchina” e le “istruzioni per l’uso” (pp. 1.7.3. e 1.7.4 dell’Allegato 1.
Tra le principali differenze della Direttiva 2006/42/CE rispetto alla Direttiva 98/37/CE si nota prima di tutto la modifica del campo di applicazione nel quale sono state inclusi espressamente anche:
  • gli accessori di sollevamento
  • le catene, le funi e le cinghie (prima solo citati nell'allegato 1)
  • gli ascensori da cantiere
  • ascensori con velocità non superiore a 0,15 m/s (che non rientrano più nella Direttiva Ascensori 95/16/CE)
  • si ha l’introduzione delle quasi-macchine che costituisce la maggiore novità nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE

Riassumendo

La Direttiva 2006/42/CE ha introdotto i seguenti principali cambiamenti rispetto alla Direttiva 98/37/CE :
Classificazione del Prodotto Analisi delle Direttive applicabili al Prodotto Rispetto dei RES contenuti nell’allegato I della Direttiva Valutazione dei Rischi Redazione del Fascicolo Tecnico Apposizione della marcatura CE Redazione della Dichiarazione di Conformità
Per la Direttiva Macchine un solo fabbricante è responsabile della costruzione e della realizzazione della macchina ed è colui (oppure il suo Mandatario) che ne risponde dell’esecuzione delle procedure amministrative per l’intera fornitura:
  • Redazione del Fascicolo Tecnico e relativa Valutazione e Analisi dei Rischi.
  • Redazione delle avvertenze e delle istruzioni per l’uso e manutenzione nell’ambito delle “Informazioni” che devono essere fornite per gli utilizzatori delle macchine.
  • Apposizione della marcatura CE in un punto rappresentativo della macchina/impianto.
  • Redazione della Dichiarazione di Conformità per la macchina/Impianto.
Le macro fasi della marcatura CE sono le seguenti:
  • Classificazione del Prodotto
  • Analisi delle Direttive applicabili al Prodotto
  • Rispetto dei RES contenuti nell’allegato I della Direttiva
  • Valutazione dei Rischi
  • Redazione del Fascicolo Tecnico
  • Apposizione della marcatura CE
  • Redazione della Dichiarazione di Conformità
L’Allegato IV della direttiva riporta le categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4; per esse la conformità è stabilita conformemente a quanto previsto dall’art. 12 della suddetta Direttiva, ossia, con l’eccezione di quanto indicato all’Art.12 punto 3 – “a”, mediante l’ausilio di Organismi Notificati a livello Europeo.
Per le macchine non incluse nell’Allegato IV della Direttiva l’intervento dell’Organismo Notificato non è obbligatorio ma il fabbricante è tenuto comunque a redigere e conservare un Fascicolo Tecnico conforme a quanto riportato nell'allegato VII della Direttiva.
DEKRA Testing & Certification s.r.l. è in grado di supportare i propri clienti con tecnici esperti e servizi di verifica e prova presso i propri laboratori o nel luogo ove si trovi la macchina.
DEKRA Testing & Certification s.r.l. può offrire i seguenti servizi necessari alle fasi di applicazione della Direttiva Macchine quali:
  • Analisi documentale
  • Verifica normativa del progetto
  • Verifica conformità macchine e impianti ai dettami della Direttiva Macchine o e/o altre Direttive Comunitarie
  • Verifica della redazione della documentazione prevista dalla Direttiva Macchine, in particolare della conformità delle “Informazioni” che devono essere fornite per gli utilizzatori delle macchine.
  • Valutazione della documentazione Specifica di commessa quale MR-Material Requisition, P&I, Specifiche di Progetto, Layout etc.
  • Attività di supporto relative a individuazione delle Responsabilità Civili e Penali nella Fabbricazione, nella Vendita e nell’utilizzo di macchine per Costruttore, Progettista, Venditore, Noleggiatore, Installatore, Datore di Lavoro e Utilizzatore finale.
NOTA:
Molte macchine ricadono anche nel campo di applicazione di altre Direttive comunitarie quali, ad esempio:
  • Direttiva Atex 2014/34/UE (relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva):
  • Direttiva EMC 2004/108/CE (relativa alla compatibilità elettromagnetica);
  • Direttiva PED 2014/68/UE (in materia di attrezzature a pressione) etc.
  • Ciò implica la verifica della macchina anche per i requisiti previsti dalle suddette Direttive.