Macchine in esercizio
Il testo unico sulla sicurezza ed igiene sul lavoro D. Lgs 81/08 (e sua modifica D.lgs. 106/09) ha cambiato lo scenario legislativo a carico del datore di lavoro relativamente alle normative in riferimento alle macchine messe a disposizione dei lavoratori.
Il D.lgs. n. 81/2008 richiama espressamente il D.Lgs. n. 17/2010 nell’articolo 70 (“Requisiti di sicurezza”) in cui si stabilisce che: “Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le aziende devono fare riferimento ai RES per la valutazione dei rischi riferita a macchine”.
Nello specifico l’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 prende in esame le azioni degli organi di vigilanza nel caso di utilizzo di attrezzature marcate CE, per le quali si ipotizza la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previste dalle disposizioni legislative regolamentari di recepimento di Direttive europee di prodotto.
Il dettato giuridico pone l’attenzione ai “rischi” connessi con il possibile mancato rispetto di uno o più Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) constatati sull’attrezzatura.
La verifica della corretta applicazione delle Direttive sociali, effettuata nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, parte dal presupposto che l’attrezzatura sia stata immessa sul mercato e messa in servizio:
Il D.lgs. n. 81/2008 richiama espressamente il D.Lgs. n. 17/2010 nell’articolo 70 (“Requisiti di sicurezza”) in cui si stabilisce che: “Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le aziende devono fare riferimento ai RES per la valutazione dei rischi riferita a macchine”.
Nello specifico l’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 prende in esame le azioni degli organi di vigilanza nel caso di utilizzo di attrezzature marcate CE, per le quali si ipotizza la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previste dalle disposizioni legislative regolamentari di recepimento di Direttive europee di prodotto.
Il dettato giuridico pone l’attenzione ai “rischi” connessi con il possibile mancato rispetto di uno o più Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) constatati sull’attrezzatura.
La verifica della corretta applicazione delle Direttive sociali, effettuata nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, parte dal presupposto che l’attrezzatura sia stata immessa sul mercato e messa in servizio:
- conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle Direttive comunitarie ad essa applicabili e, cioè, provvista di marcatura CE, dichiarazione CE di conformità ed istruzioni, come previsto dal D.Lgs. 17/2010;
- utilizzata conformemente alle istruzioni del fabbricante.
Dunque, per quanto concerne le macchine in servizio, il datore di lavoro deve assicurare il mantenimento della loro conformità e sicurezza nell’arco della loro intera vita utile, ai sensi del D.Lgs 81/2008, in quanto sussiste una responsabilità dello stesso anche nel caso in cui la macchina sia marcata CE, qualora essa risulti non conforme ai requisiti di sicurezza previsti a causa di vizi “evidenti ed immediatamente percepibili”.
Pertanto egli è tenuto a:
Pertanto egli è tenuto a:
- mettere a disposizione dei lavoratori macchine conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (ad esempio direttiva macchine);
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi e della tecnica della prevenzione e della protezione; è responsabilità del datore di lavoro mantenere aggiornate le misure di protezione (inclusi i dispositivi di protezione) delle macchine in funzione dello stato dell'arte in materia;
- mettere a disposizione dei lavoratori procedure per l'utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro e quindi delle macchine;
- informare, formare ed addestrare i lavoratori sui compiti loro assegnati ed in particolare per quanto riguarda l'utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro.
Il D. Lgs. 81/2008 richiede che le macchine messe in servizio in Italia prima del 21/09/1996, e che quindi non riportano la Marcatura CE, vengano sottoposte alle procedure di verifica così come previsto dall’allegato V della Direttiva.
Per supportare le aziende negli adempimenti previsti per la sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro, DEKRA Testing and Certification s.r.l. offre un servizio di Attestazione di Conformità agli Allegati V e VI del D. Lgs. 81/08. per l'adeguamento delle macchine già in servizio che prevede:
Per supportare le aziende negli adempimenti previsti per la sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro, DEKRA Testing and Certification s.r.l. offre un servizio di Attestazione di Conformità agli Allegati V e VI del D. Lgs. 81/08. per l'adeguamento delle macchine già in servizio che prevede:
- verifica della conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del D. Lgs 81/2008 delle macchine e attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative (art. 70 del D. Lgs 81/2008);
- analisi delle macchine e delle attrezzature di lavoro per verificarne la conformità alle disposizioni legislative e normative applicabili in materia di sicurezza;
- analisi delle procedure di sicurezza per operare sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 81/2008;
- formazione dei lavoratori sull'uso sicuro delle macchine ed attrezzature di lavoro (art. 37 e 73 del D.lgs. 81/2008.